Gestire l'impresa: la soluzione della crisi. Finalmente un primo passo nella gestione della crisi

Prevenzione della crisi e salvaguardia della continuità aziendale: queste le parole chiave della riforma della legge fallimentare, in dirittura d’arrivo per l’entrata in vigore.

Questione di giorni, poi finalmente la tanto sospirata riforma del diritto fallimentare italiano sarà legge. Il 22 dicembre scorso, infatti, la Commissione Ministeriale presieduta dal dottor Renato Rordorf, insigne giurista
ed ex commissario Consob, nominata dal Ministero della Giustizia per dare attuazione alla riforma, ha infatti concluso i suoi lavori e presentato la bozza di testo dei tre decreti attuativi:

  • nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (destinato a rimpiazzare integralmente il r.d. n. 267 del 1942 e la legge n. 3 del 2012;
  • modifiche al Codice Civile;
  • norme di coordinamento e disciplina transitoria. È stato invece rinviato ad un successivo momento il decreto di riordino dei privilegi e delle garanzie non possessorie.

I decreti legislativi dovranno ora essere emanati dal Governo, che può operare anche a Camere “sciolte”, dando in questo modo attuazione ad una riforma complessiva, sistematica e organica (un “passaggio epocale”, così come lo ha definito lo stesso Ministro della Giustizia Orlando), che inciderà in modo significativo sulla rapidità degli interventi volti a risanare le imprese e a promuovere l’emersione anticipata della crisi, ponendo
particolare attenzione sugli strumenti di prevenzione, sui controlli interni e sui c.d. sistemi di allerta.

La Legge Fallimentare in Italia risale al 1942 (regio decreto 19 marzo 1942 n. 267) e, negli ultimi anni, è stata interessata da ripetuti interventi, che sono stati eseguiti, tuttavia, in modo settoriale e mai organico. Gli “addetti al settore” e le associazioni degli imprenditori da tempo auspicavano, pertanto, una riforma complessiva e coerente della materia fallimentare e, lo scorso ottobre 2017, la riforma della Legge Fallimentare ha ricevuto, dopo una “lunga gestazione parlamentare”, la definitiva approvazione da parte del Senato, che ha approvato il disegno di legge n. 155/2017 recante la Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017. Ora, finalmente, con i decreti attuativi tutto questo sta per entrare pienamente in vigore.

Quali le novità? Numerose e molto promettenti per gli imprenditori in difficoltà, per i loro creditori e per l’insieme dell’economia del Paese.
Ma andiamo con ordine.

La riforma ridisegna la disciplina fallimentare e delle altre procedure concorsuali, ispirandosi anche ai trend europei

La Riforma intende ridisegnare la disciplina fallimentare e delle altre procedure concorsuali ispirandosi anche ai recenti trend comunitari e internazionali, quali, ad esempio, la proposta di Direttiva presentata in novembre 2016 da parte della Commissione Europea in tema di ristrutturazione precoce, seconda opportunità per gli imprenditori falliti e misure di efficienza per le procedure di insolvenza, ristrutturazione e sgravio dei debiti. Il testo del Codice della crisi e dell’insolvenza, che consta di 359 articoli, ai quali vanno aggiunti i 35 articoli delle disposizioni di attuazione e transitorie, mette al centro la salvaguardia della continuità aziendale dell’impresa in crisi e il superamento dello stato di difficoltà economico-finanziaria del debitore, considerando, conseguentemente, la liquidazione dell’impresa come una extrema ratio.
In tale contesto, quindi, non stupisce che la Riforma esordisca con una rivoluzione concettuale e formale, anche di rilevante impatto sociale, in quanto non si parlerà più di “fallimento” ma di “liquidazione giudiziale” e non ci sarà più, pertanto, il diritto fallimentare, ma quello che viene già oggi indicato in diversi corsi universitari come il diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza.

La riforma recepisce, inoltre, le nuove definizioni di crisi d’impresa e di insolvenza, dove la crisi d’impresa è definita come uno “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore”: si manifesta, pertanto, come insufficienza dei flussi di cassa futuri a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; l’insolvenza è definita, invece, come lo “stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

La riforma pone enfasi sui concetti di prevenzione e continuità, con la conseguente rapida emersione dello stato di crisi

L’organo amministrativo e gli organi di controllo (revisori e sindaci) dovranno quindi far sì che siano istituiti assetti organizzativi idonei alla tempestiva rilevazione dei sintomi della crisi, così da poter adottare per tempo le opportune misure.
La governance e i controlli interni dovranno tradursi in precisi e formalizzati processi di business planning, reporting e risk management, con un approccio c.d. forward-looking, in modo tale da intercettare tempestivamente i sintomi della crisi d’impresa, al fine dell’eventuale attivazione delle procedure d’allerta.
Una delle principali novità introdotte dalla Riforma è sicuramente costituita, infatti, dagli istituti dell’allerta e di composizione assistita della crisi, che impongono un focus, come in precedenza già accennato, sugli strumenti di prevenzione in ottica forward-looking, muovendo dalla constatazione che, così come affermato nella relazione di accompagnamento ai decreti delegati, “le possibilità di salvaguardare i valori di un’impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell’intervento di risanamento e che, viceversa, il ritardo nel percepire i prodromi di una crisi fa sì che, nella maggior parte dei casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza”.

Le misure di allerta finalizzate all’emersione tempestiva della crisi sono affidate alla segnalazione dei creditori qualificati Inps e Agenzia delle Entrate, oltre che agli agenti della riscossione.
Obbligo di segnalazione, dopo avviso preventivo al debitore, che scatta quando l’esposizione supera determinate soglie di rilevanza. A doversi attivare sono anche gli organi di controllo societari e l’imprenditore stesso quando non è più in grado di pagare dipendenti o fornitori, o al superamento di indici che saranno elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Venendo alle altre principali novità della riforma, merita segnalare che è stato agevolato il ricorso all’accordo di ristrutturazione, che il concordato preventivo è essenzialmente riservato alle imprese la cui crisi non precluda una utile prospettiva di continuità aziendale (anche tramite affitto, cessione o usufrutto dell’azienda), mentre il concordato liquidatorio è consentito solo in presenza di risorse esterne che incrementino di almeno il dieci per cento il soddisfacimento dei creditori e purché questo non sia comunque inferiore al venti per cento dei crediti chirografari.

Il Codice attribuisce poi al tribunale il potere di verificare nel merito la fattibilità del piano. Prevista anche la modifica dell’art. 2477 del Codice Civile, con una significativa estensione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nella società a responsabilità limitata.
Da ultimo, una novità di rilievo riguarda la disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi, con la possibilità di dare corso ad un procedimento unitario quando più imprese del medesimo gruppo siano in stato di crisi o d’insolvenza, individuando un unico foro competente al riguardo.

Concludendo, l’enfasi della riforma sui concetti di prevenzione e continuità, con la conseguente rapida emersione dello stato di crisi, va, a mio avviso, nella giusta direzione e porterà sicuramente benefici sia agli imprenditori che ai creditori.

Le principali normative in arrivo

  1. I controlli interni diventano processi di business planning formali
  2. Si favorisce la tempestività di diagnosi e intervento sulle crisi
  3. Inps e Agenzia delle Entrate devono segnalare tempestivamente le insolvenze
  4. Gli organi societari devono segnalare il mancato pagamento di fornitori e dipendenti
  5. Agevolato il ricorso all’accordo di ristrutturazione
  6. Concordato preventivo per imprese che possono ancora essere risanate
  7. Concordato liquidatorio solo con apporto significativo di risorse esterne
  8. Al tribunale il ruolo di verificare la fattibilità del piano nel merito
  9. Concordati unitari per gruppi di imprese in crisi o insolventi

Articolo pubblicato sulla rivista Economy: Scarica il .pdf